Garanzia di Tariffa Applicata

Nel progetto è contemplato che, durante il periodo di nuova fornitura elettrica e/o di gas, l’Associato possa contestare l’applicazione delle tariffe applicate dai nuovi fornitori non in linea a quanto dichiarato nell’atto di contrattazione; si tratta di una vera forma risarcitoria che prende spunto dalle direttive indicate nelle classiche polizze assicurative, con delle regole descritte per l’applicazione della “Garanzia“. La tariffa di vendita che il fornitore ha applicato sul singolo contratto di fornitura (di seguito la fornitura), è soggetta a garanzia solo per gli Associati a cui è stata applicata la tariffa domestica; l’eventuale rimborso è prettamente monetario e si applica:

  • Nel periodo di fornitura, in caso di adesione da parte del consumatore finale dal momento della sottoscrizione del contratto energetico.
  • Per tutta la durata della fornitura in modo continuativo salvo disdetta fra le parti.
  • Come voce di ricavo di importi fra la dicitura in Bolletta “Sezione Altre Partite”
Documento Sottoscritto
Il calcolo si basa sul prezzo dell’energia calcolato dal precedente fornitore (Pvecchio) nell’ultima bolletta erogata all’Associato; durante i primi sei mesi dall’inizio della fornitura, l’Associato avrà facoltà di contestare che il nuovo prezzo dell’energia applicato dal fornitore scelto (Pnuovo) è superiore al prezzo per cui l’Associato ha giustificato la volontà di cambiamento.
In tal caso, le Parti verificheranno insieme i dati incongruenti e, nel caso in cui si sia riscontrata tale anomalia, si riconoscerà all’Associato un Indennizzo valido fino alla durata del contratto (Vindennizzo) secondo la seguente formula:

Vindennizzo = ((Pvecchio – Pnuovo) * kWh coinvolti)Carta dei Servizi

CONDIZIONI DI NON APPLICABILITà
La presente “Garanzia” non si applica se la condizione di indennizzo è determinata:

La presente garanzia decadrà, inoltre, nel caso in cui l’Associato non abbia assolto puntualmente al pagamento di tutti gli importi previsti dal contratto di fornitura; un ultimo vincolo riguarda, come accennato in precedenza, la richiesta dell’applicazione della presente garanzia entro lo scadere dei sei mesi di esercizio, in quanto il fornitore ha facoltà per legge di modificare dopo i 6 mesi, in maniera unilaterale, i prezzi concordati.

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