Garanzia di Tariffa Applicata
Nel progetto è contemplato che, durante il periodo di nuova fornitura elettrica e/o di gas, l’Associato possa contestare l’applicazione delle tariffe applicate dai nuovi fornitori non in linea a quanto dichiarato nell’atto di contrattazione; si tratta di una vera forma risarcitoria che prende spunto dalle direttive indicate nelle classiche polizze assicurative, con delle regole descritte per l’applicazione della “Garanzia“. La tariffa di vendita che il fornitore ha applicato sul singolo contratto di fornitura (di seguito la fornitura), è soggetta a garanzia solo per gli Associati a cui è stata applicata la tariffa domestica; l’eventuale rimborso è prettamente monetario e si applica:
- Nel periodo di fornitura, in caso di adesione da parte del consumatore finale dal momento della sottoscrizione del contratto energetico.
- Per tutta la durata della fornitura in modo continuativo salvo disdetta fra le parti.
- Come voce di ricavo di importi fra la dicitura in Bolletta “Sezione Altre Partite”
Vindennizzo = ((Pvecchio – Pnuovo) * kWh coinvolti)Carta dei Servizi
CONDIZIONI DI NON APPLICABILITà
La presente “Garanzia” non si applica se la condizione di indennizzo è determinata:
La presente garanzia decadrà, inoltre, nel caso in cui l’Associato non abbia assolto puntualmente al pagamento di tutti gli importi previsti dal contratto di fornitura; un ultimo vincolo riguarda, come accennato in precedenza, la richiesta dell’applicazione della presente garanzia entro lo scadere dei sei mesi di esercizio, in quanto il fornitore ha facoltà per legge di modificare dopo i 6 mesi, in maniera unilaterale, i prezzi concordati.